Statuto dell’associazione ludico-sportiva

ASSOCIAZIONE ITALIANA SHŌGI

Titolo I – Denominazione, sede e oggetto.

Art. 1 – Denominazione

È costituita l’associazione ludico-sportiva “Associazione Italiana Shōgi” più avanti chiamata per brevità “Associazione”, aconfessionale, apartitica e apolitica con durata illimitata e senza fini di lucro, riconosciuta dalla Federation of European Shōgi Association e dalla Nihon Shogi Renmei.

Art. 2 – Sede

Sede dell’AIS è il domicilio del Presidente o del Segretario, o dove si riterrà più opportuno senza obbligo di modificare il presente Statuto.

Art. 3 – Oggetto sociale

L’Associazione si propone di realizzare i seguenti scopi:

  1. promuovere e divulgare la conoscenza, lo studio e la pratica dello shōgi, inteso nella sua valenza aggregativa, ricreativa, sportiva, culturale, storica e artistica;
  2. stimolare il dialogo con la cultura e la tradizione proprie dello shōgi;
  3. favorire la socialità e offrire occasioni di incontro tra giocatrici e giocatori in un clima di rispetto ed educando allo spirito sportivo;

Art. 4 – Conseguimento degli scopi dell’associazione

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l’Associazione assume i seguenti compiti:

a) gestire attività nei campi dell’informazione, della cultura, dell’editoria, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, coinvolgendo anche strutture scolastiche di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, nonché Università ed altre istituzioni culturali;

b) organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente alla gestione delle attività connesse alla promozione dello shōgi e allo svolgimento di tornei, campionati, gare, concorsi, conferenze, dimostrazioni, mostre, eventi di natura culturale o sportiva riguardanti lo shōgi;

c) organizzare annualmente il “Campionato italiano di shōgi”;

d) gestire e promuovere corsi di introduzione allo shōgi, seminari e incontri di formazione per il perfezionamento dello stile di gioco;

e) mantenere i rapporti già in essere con le associazioni e federazioni internazionali dedite allo shōgi nonché stipulare convenzioni con le stesse e/o co-organizzare eventi;

Art. 5. l’Associazione, quando lo riterrà opportuno e se le condizioni lo consentiranno, potrà aprire e chiudere conti bancari e postali, accedere ai finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, richiedere la consulenza di tecnici e professionisti esterni, acquistare e gestire (anche in locazione) immobili o impianti sportivi, ricreativi e culturali.

Art. 6. L’Associazione è regolata dal presente Statuto approvato dall’Assemblea degli Associati.

Art. 7. L’anno ludico dell’associazione, coincidente con l’esercizio sociale, va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

Titolo II – Soci

Art. 8 – Adesione

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 9. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero.

I soci si distinguono in:

  1. soci onorari
  2. soci ordinari

Sono soci onorari le persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza e che si sono distinte per il sostengo materiale e/o morale fornito alla stessa. I soci onorari vengono nominati dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione e pagano la quota annua per l’iscrizione.

I soci onorari possono diventare soci ordinari, con tutti i diritti di questi ultimi, se provvedono a versare la quota entro il 28 febbraio di ogni anno ludico.

Art. 10. Ogni socio assume l’obbligo di osservare lo Statuto e i regolamenti di ogni attività dell’Associazione e si impegna a 

  1. rispettare le norme che regolano le iniziative sociali;
  2. contribuire alle necessità economiche sociali tramite il pagamento della quota annua;
  3. rendersi disponibile per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura.

Art. 11. Chi intende essere ammesso come Socio dovrà provvedere al versamento del contributo associativo nella forma della libera donazione, il cui importo è indicato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Trascorsi dieci giorni dal versamento della quota la richiesta si intenderà tacitamente accettata nel caso in cui il Consiglio Direttivo non abbia comunicato e motivato all’interessato il diniego. Il contributo associativo è non-trasmissibile.

Art. 12 – Recesso e Decadenza.

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto a mezzo posta o tramite email la volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dalla data in cui il consiglio direttivo ne riceve la notifica.

Gli aderenti che non avranno effettuato il versamento della quota annuale entro la data indicata dall’assemblea, si considerano decaduti.

Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’associazione perde qualunque diritto sul patrimonio sociale e non può richiedere la restituzione dei contributi versati.

Art. 13 – Provvedimenti disciplinari. In caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 10 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa, ai suoi soci o a terzi il socio potrà esser oggetto di richiamo, diffida o espulsione dall’Associazione. Ogni provvedimento disciplinare è deliberato dal Consiglio Direttivo. L’eventuale espulsione del socio deve essere comunicata a mezzo lettera o via e-mail dal presidente.

Titolo III – Organi sociali

Art. 14 – Organi sociali. Gli organi sociali sono:

  1. L’Assemblea dei soci
  2. Il Presidente
  3. Il Consiglio Direttivo

Art. 15 – L’Assemblea. L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione deve effettuarsi con un avviso di almeno sette giorni prima della stessa mediante telefono e/o posta elettronica, con la comunicazione dell’ordine del giorno, l’eventuale luogo o piattaforma telematica di svolgimento, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione. Possono partecipare alle adunanze tutti i Soci ordinari iscritti nel libro dei Soci e in regola con il contributo associativo annuale. A tutti i Soci ordinari maggiorenni spetta un voto. È permesso al socio ordinario impossibilitato a presenziare l’assemblea delegare un socio ordinario a votare in sua vece. Ogni socio può essere ricevere non più di due deleghe. A discrezione del Presidente soci onorari o membri esterni possono essere chiamati a partecipare all’assemblea, anche se non hanno diritto di voto.

Art. 16 – L’assemblea ordinaria:

a) approva il programma d’attività annuale ed eventualmente pluriennale

b) approva il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) procede alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;

d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati dal presente statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Assemblea straordinaria. L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare modificazioni allo statuto o per lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 18. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritti al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti. L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto.

Art. 19. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea scegliendo fra i membri del Consiglio Direttivo. Di tutte le adunanze assembleari deve essere redatto apposito verbale, che verrà reso disponibile nella sezione riservata del sito dell’Associazione (www.associazioneitalianashogi.it). Ciascun associato può prenderne visione e richiederne copia.

Art. 20 – Il consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo è formato da almeno tre membri, scelti mediante votazione fra gli Associati maggiorenni in regola con il contributo associativo, che abbiano presentato apposita candidatura rispettando i termini indicati nell’avviso di convocazione.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. 

Il Consiglio Direttivo può anche procedere col nominare eventuali responsabili di iniziative o attività approvate dall’Assemblea ovvero legate alla vita dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo predispone e redige i regolamenti dei tornei, dei campionati e di tutte le iniziative ludiche sociali. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia da trattare, oppure quando sia fatta richiesta da almeno tre membri. La convocazione è fatta a mezzo telefono o posta elettronica e deve essere effettuata non meno di due giorni dall’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti compreso il Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente ha diritto di voto, in caso di parità prevale il suo voto.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Ad esso spetta, tra l’altro:

– curare l’adozione delle delibere assembleari;

– redigere la relazione di programma di attività da sottoporre all’Assemblea; 

– redigere il rendiconto economico finanziario; 

– compilare i regolamenti interni; 

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; 

– deliberare circa l’ammissione, il recesso, il richiamo, la diffida e l’espulsione degli Associati; 

– nominare i responsabili delle attività in cui si articola la vita dell’Associazione; 

– redigere annualmente l’inventario del materiale di proprietà dell’Associazione; 

– compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell’incarico di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo può provvedere a sostituirli tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Il presidente. Il Presidente, che viene eletto dall’Assemblea mediante votazione tra i Soci maggiorenni che hanno presentato la propria candidatura, ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione. Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

Art. 22. Tutte le cariche sociali sono onorifiche e completamente gratuite.

TITOLO V – PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCIO

Art. 23 – Patrimonio. Il patrimonio è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organizzazioni internazionali;
  5. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento nell’ottica del conseguimento degli scopi sociali, quali tornei e/o competizioni che prevedano premi;
  6. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Art. 24 – Fondo comune. Tutte le entrate dell’associazione costituiscono il fondo comune. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. Salvo diversa disposizione di legge non potrà mai essere fatta distribuzione fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Art. 25 – Contributi e sponsorizzazioni. L’Associazione può ricevere contributi liberali da parte di persone, Enti e/o Società, come pure stipulare convenzioni e contratti di sponsorizzazione e pubblicità; l’ammontare di tali contributi viene versato al fondo sociale ed utilizzato per fini statutari. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 26 – Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 27 – Bilancio. 

Gli esercizi dell’Associazione aprono il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative

all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

I soci, riuniti in Assemblea, approvano il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.

Art. 28 – Avanzi di gestione.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l’attuazione delle proprie attività istituzionali.

Titolo VI – Modifiche Statuto/scioglimento

Art. 29. Le modifiche al presente Statuto devono essere assunte dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in Assemblea.

Art. 30. L’Associazione si scioglie per valida deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci ordinari appositamente convocata (in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale).

Letto, confermato e sottoscritto

I soci